Anche in base a quanto disposto dalla Direttiva UE 2008/98/CE, con il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 viene istituito il SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), gestito dal Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.
Hanno obbligo di aderire al nuovo sistema:
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006, con più di dieci dipendenti;
- I Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- Le imprese di cui all'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'art. 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- I responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006;
- Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
Esistono inoltre categorie di soggetti per i quali l'adesione al SISTRI non è facoltativa ma volontaria:
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti con meno di 10 dipendenti;
- Le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi;
- Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelleartigianali, industriali e di trattamento rifiuti.
Scadenze e modalità di adesione
Il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 definisce due gruppi di aziende con scadenze diverse per iscrizione ed entrata in funzione del sistema, in particolare.
Del primo gruppo, tenuto ad iscriversi entro il 28 febbraio e per il quale scatterà l'operatività del sistema entro il 13 luglio, fanno parte:
- I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, incluse le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi, con oltre 50 dipendenti;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti con oltre 50 dipendenti;
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- I consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali e quelle che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti;
- I soggetti coinvolti nel trasporto intermodale dei rifiuti.
Del secondo gruppo, che dovrà iscriversi dal 13 febbraio al 30 marzo, con entrata in funzione del sistema il12 agosto, fanno parte:
- I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi coloro che effettuano il trasporto dei propri rifiutipericolosi, fino a 50 dipendenti;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti tra i 50 e gli 11 dipendenti.
Dopo il 12 agosto potranno aderire le imprese e gli enti per i quali l'implementazione del nuovo sistema non costituisce obbligo.
Per quanto riguarda la procedura da seguire, gli interessati possono farlo seguendo, a scelta, differenti modalità:
- Mediante internet
Occorre collegarsi al sito internet dedicato http://www.sistri.it, compilando il modulo di iscrizioneonline a questo indirizzo - Mediante fax
Inviando i dati richiesti nel modulo di iscrizione (in allegato al Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009) al numero di fax 800 05 08 63 - Telefonicamente
Rivolgendosi al numero verde 800 00 38 36, attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 6,00 alle 22,00.
Una volta trascorsi i termini per l'iscrizione, il call center sarà attivo nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 17,30 e il sabato dalle 8,30 alle 12,30.
Dispositivi elettronici del SISTRI, consegna e installazione
A coloro i quali aderiscono al SISTRI verranno consegnati:
- Dispositivo USB
Un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso.
Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti; - Black Box
Un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box; - Apparecchiature idonee per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.
La consegna dei dispositivi USB e delle black box avverrà:
- Per le imprese di trasporto iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell'albo competente;
- Per tutti gli altri operatori, presso la Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali delegate dalle Camere di Commercio.
Presso le sedi di cui sopra, verranno consegnati al legale rappresentante dell'operatore:
- Il dispositivo USB già personalizzato;
- La stampa in busta cieca delle password per l'accesso e l'utilizzo del sistema;
- Nel caso in cui l'operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate a installare le black box nelle provincie interessate.
Ciascun operatore dovrà acquistare, a proprie spese, una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico per ciascuna black box da installare: nel modulo per il ritiro delle black box, consegnato insieme alla lista delle officine, l'interessato dovrà inserire PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM rilasciata dal gestore telefonico.
Come funzionerà il SISTRI
Il flusso dei dati avverrà tramite la scheda SISTRI, un documento elettronico composto da diverse sezioni, da copilare per cura di ciascun soggetto coinvolto nel processo di gestione dei rifiuti.
Quando il produttore intende movimentare un rifiuto, accede al sistema SISTRI, si autentica tramite le credenziali che gli sono state consegnate all'iscrizione, e seleziona nella scheda SISTRI - Area Registro Cronologico il codice CER con il corrispondente quantitativo.
Il sistema, in automatico genera una Scheda SISTRI - Area Movimentazione con tutte le informazioni inserite precedentemente dall'operatore nel suo Registro ed avente uno specifico codice identificativo cheaccompagnerà il rifiuto durante tutto il suo percorso.
A questo punto il produttore compilerà gli ultimi campi previsti, ovvero il numero di colli, se il rifiuto è soggetto a procedura ADR, l'eventuale presenza di un intermediario, l'indicazione dell'impianto di destinazione e il caricamento del certificato analitico se previsto.
A questo punto, il delegato dell'azienda di trasporto accede al sistema SISTRI, si autentica con le proprie credenziali e compila la parte di sua competenza della scheda precedentemente aperta dal produttore con: mezzo utilizzato, conducente, targa, data, percorso ed eventuale tratta intermodale.In questa fase interviene il conducente del mezzo, che partito dall'azienda con l'autoveicolo dotato della corrispondente black box, del dispositivo USB e di una copia della scheda SISTRI, si dirige verso la sede del produttore per prendere in carico i rifiuti.
Terminato il carico, inserisce il dispositivo USB nel PC del produttore per dare il via al tracciamento del percorso.
Una volta arrivato a destinazione ed effettuate le verifiche da parte del gestore dell'impianto, il delegato dell'azienda che riceve il carico accede al sistema SISTRI, si autentica e compila la sezione di propria competenza della scheda con: spedizione accettata e quantitativo ricevuto.
Il sistema quindi genera automaticamente per l'azienda di trasporto la riga di scarico del Registro Cronologico, e compila automaticamente per il gestore dell'impianto di destinazione la riga di presa in carico dei rifiuti.
Il ciclo si conclude con l'inserimento del dispositivo USB da parte del conducente del mezzo nel PC del destinatario per l'invio al SISTRI dei dati memorizzati nella black box durante il percorso.
Fonti e riferimenti
Per i dettagli sulla normativa, sui costi di adesione al SISTRI, sulla modulistica, e per informazioni dettagliate su tutto quanto il sistema, indichiamo:
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Portale internet di riferimento www.sistri.it
- Guida multimediale al sistema: http://www.sistri.it/Media/MM04/index.html
- Guida multimediale all'iscrizione: http://www.sistri.it/Media/MM01/index.html
- Documento con linee guida: http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/LINEE_GUIDA_SISTRI.pdf
- Inserto SISTRI de Il Sole 24 Ore (19/01/2010):http://www.sistri.it/Documenti/Rassegna/2010_01_18_Inserto_Sole_24ore.pdf